Art. 104

Norme specifiche in materia di connessione

In vigore dal 26 feb 2009
Norme specifiche in materia di connessione 1.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un’azione contemplata dall’, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’Ufficio. 2.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l’Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio comunitario sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l’Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente. 3.   In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi comunitari può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme specifiche in materia di connessione (Art. 104 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo