Art. 3

Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio

In vigore dal 9 feb 2009
Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio Le merci possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio solo da paesi terzi, o da parti di essi, che figurino nell’elenco dell’allegato I, parte 1, o in esso citati.
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