Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 9 feb 2009
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali possono essere importate nella Comunità, o fatte transitare sul suo territorio, le seguenti merci:
i)
carne di leporidi selvatici non contenente frattaglie, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati;
ii)
carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie;
iii)
carne di conigli di allevamento;
b)
i requisiti della certificazione veterinaria per le merci elencate ai punti i), ii) e iii) (di seguito, «le merci»).
2. Senza pregiudicare la restrizione di cui all’, paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, «transito» copre lo stoccaggio durante il transito [e la messa in deposito come stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, e dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11)].
3. Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati:
i)
requisiti specifici di certificazione previsti da accordi comunitari con paesi terzi;
ii)
le regole di certificazione contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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