Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 9 feb 2009
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce: a) un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali possono essere importate nella Comunità, o fatte transitare sul suo territorio, le seguenti merci: i) carne di leporidi selvatici non contenente frattaglie, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati; ii) carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie; iii) carne di conigli di allevamento; b) i requisiti della certificazione veterinaria per le merci elencate ai punti i), ii) e iii) (di seguito, «le merci»). 2.   Senza pregiudicare la restrizione di cui all’, paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, «transito» copre lo stoccaggio durante il transito [e la messa in deposito come stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, e dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11)]. 3.   Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati: i) requisiti specifici di certificazione previsti da accordi comunitari con paesi terzi; ii) le regole di certificazione contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
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