Art. 5
Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia
In vigore dal 9 feb 2009
Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia
1. In deroga all’, paragrafo 2, il transito di partite da e per la Russia, diretto o attraverso un altro paese terzo, per strada o ferrovia tra i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati all’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione (12), è consentito a condizione che:
a)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;
b)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso, abbia timbrato con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso la CE» ogni pagina dei documenti, di cui all’ della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita;
c)
siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.
2. In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio comunitario.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
Storico versioni
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