Art. 4
Certificazione veterinaria
In vigore dal 9 feb 2009
Certificazione veterinaria
1. Le merci importate nella Comunità saranno accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello descritto nell’allegato II per la merce interessata, compilato in conformità delle note di cui all’allegato I, parte 4.
2. Le merci in transito sul territorio comunitario saranno accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.
3. La conformità alle garanzie complementari, richieste per un determinato Stato membro o parte di esso nelle colonne 4, 6 e 8 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e descritte nell’allegato I, parte 3, verrà attestata compilando, nel certificato veterinario, la relativa sezione della merce interessata.
4. È consentito l’uso della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati, armonizzati a livello comunitario.
Storico versioni
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