Art. 145
Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007
In vigore dal 19 gen 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007
Il regolamento (CE) n. 378/2007 è modificato come segue:
1.
l' è modificato come segue:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le riduzioni nell'ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*4).
(*4)
GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»."
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori risultanti dall'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotti di cinque punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri a norma del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.».
2.
All', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
in deroga all', paragrafo 3 del presente regolamento, di applicare le riduzioni della modulazione sulla base del pertinente calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 73/2009 senza tener conto dell'esclusione di 5 000 EUR di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo; e/o».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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