Art. 147

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni transitorie La Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 147 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo