Art. 147
Disposizioni transitorie
In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni transitorie
La Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.
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