Art. 148

Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri (Art. 148 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo