Art. 148
Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri
In vigore dal 19 gen 2009
Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri
Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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