Art. 5

Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

In vigore dal 19 gen 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 L'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1) e all' del regolamento (CE) n. 1184/2006 (*2), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento. (*1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)." (*2)  Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).»."
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Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/72) — Testo vigente | Portale Normativo