Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 19 gen 2009
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia: a) i punti da 5 a 8, 12, 13 e 14 e il punto 38 dell' si applicano a decorrere dal 1o aprile 2009; b) i punti 11, 15, 16, i punti da 18 a 25, i punti 31, 37 e 39 dell' si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009; c) i punti 1, 3, 4 e 9 ter dell' si applicano a decorrere dal: i) 1o luglio 2009 per quanto riguarda il frumento duro; ii) 1o settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso; iii) 1o ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero; iv) 1o luglio 2010 per quanto riguarda frumento tenero, orzo, granturco e sorgo; d) il punto 27 dell' si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011; e) il punto 17 dell' si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.
Storico versioni

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