Art. 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007
In vigore dal 19 gen 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1)
all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata»;
2)
l'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso;
3)
nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:
«Sottosezione II
Apertura degli acquisti all'intervento
Articolo 11
Periodi d'intervento pubblico
I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:
a)
per i cereali, dal 1o novembre al 31 maggio;
b)
per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;
c)
per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;
d)
per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
e)
per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 31 agosto.
Articolo 12
Apertura dell'intervento pubblico
1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
a)
è aperto per il frumento tenero;
b)
è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
c)
per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.
Articolo 13
Limiti all'intervento
1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:
a)
per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);
b)
per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;
c)
per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e);
d)
per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e).
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.
3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.»;
4)
nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:
«Sottosezione III
Prezzi d'intervento
Articolo 18
Prezzi d'intervento
1. Il prezzo d'intervento:
a)
per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
b)
per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);
c)
per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
2. I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:
a)
frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
b)
frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
c)
carni bovine;
d)
burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e
e)
latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.
In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:
a)
per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;
b)
per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
c)
per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;
d)
per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.
4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
a)
per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità, e
b)
per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.
5. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.»;
5)
la lettera b) dell'articolo 28 è soppressa;
6)
l'articolo 30 è soppresso.
7)
l'articolo 31 è modificato come segue:
a)
la lettera e) del paragrafo 1 è soppressa;
b)
il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;
8)
l'articolo 36 è soppresso;
9)
l'articolo 43 è modificato come segue:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento — compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;»;
b)
dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:
«a bis)
il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 1; in questo contesto, le norme di attuazione possono autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);»;
10)
l'articolo 46, paragrafo 3 è soppresso;
11)
l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Regimi di quote
1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:
a)
latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);
b)
zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
c)
fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.
2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.»;
12)
all'articolo 72, paragrafo 2, «70 %» è sostituito da «85 %»;
13)
all'articolo 78, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1o aprile 2009 al 1o aprile 2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»;
14)
l'articolo 80 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
c)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.»;
15)
nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la sezione seguente:
«Sezione III bis
Quote di fecola di patate
Articolo 84 bis
Quote di fecola di patate
1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.
2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.
3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.
4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.
6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (22).
(22) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.»;"
16)
all'articolo 85 è aggiunto il punto seguente:
«d)
in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.»;
17)
nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa;
18)
all'articolo 91, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:
«L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.»;
19)
l'articolo 92, paragrafo 1, primo comma è modificato come segue:
a)
alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:
«—
200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010; nonché
—
160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e 2011/2012.»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi;»;
20)
l'articolo 94, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.»;
21)
l'articolo 94, paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.»;
22)
nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:
«Sottosezione III
Fecola di patate
Articolo 95 bis
Premio per la fecola di patate
1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.
2. Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.
Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.
Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione.»;
23)
l'articolo 96 è soppresso;
24)
gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 99
Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali
1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.
Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.
2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.
Articolo 100
Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.
2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto ii).
L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.»;
25)
l'articolo 101 è soppresso;
26)
l'articolo 102, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.»;
27)
è inserita la seguente sezione:
«Sezione III bis
Aiuti al settore del luppolo
Articolo 102 bis
Aiuti alle organizzazioni di produttori
1. La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.
2. Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2 277 000 di EUR.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione.»;
28)
l'articolo 103 è modificato come segue:
a)
la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:
a)
11 098 000 di EUR per la Grecia;
b)
576 000 EUR per la Francia; e
c)
35 991 000 di EUR per l'Italia.»;
29)
l'articolo 103 sexies, paragrafo 2 è soppresso;
30)
l'articolo 105, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.»;
31)
l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Articolo 119
Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi
In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.»;
32)
all'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all', eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.»;
33)
l'articolo 124, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all', eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.»;
34)
l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
«Articolo 180
Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato
Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.»;
35)
all'articolo 182 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento. Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo articolo.»;
36)
all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:
«5.
Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006.»;
37)
all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.»;
38)
nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
39)
l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis;
40)
l'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.
Storico versioni
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