Art. 87

Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada

In vigore dal 16 gen 2009
Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada 1.   Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20o S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola. 2.   Il limite del totale delle catture per il pesce spada nella zona di cui al paragrafo 1 è fissato a 3 107 tonnellate.
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Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada (Art. 87 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo