Art. 85

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

In vigore dal 16 gen 2009
Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1.   Nella parte della zona della WCPFC situata tra 20o N e 20o S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti a circuizione che usano FAD tra le ore 00h00 del 1o agosto 2009 e le ore 24h00 del 30 settembre 2009. Durante tale periodo una nave con rete a circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore per controllare che in nessun caso essa: — usa o appronta un FAD o dispositivi elettronici correlati; — pesca su banchi avvalendosi di FAD. 2.   Tutte le navi con reti a circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della WCPFC di cui al primo paragrafo, prima frase, tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutto il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi: — nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce — il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o — in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.
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