Art. 86

Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce

In vigore dal 16 gen 2009
Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce 1.   Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora. 2.   I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 5 ottobre 2009. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2009, un piano di gestione comunitario.
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