Art. 88

Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini

In vigore dal 16 gen 2009
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini 1.   Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e alla Commissione. 2.   Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione. 3.   Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 20o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche: a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dall'ICCAT; b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 20o S; c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. 4.   In deroga al paragrafo 3, i pescherecci comunitari con palangari che praticano la pesca del pesce spada possono utilizzare palangari monofilamento a condizione che tali pescherecci: a) posizionino i palangari durante il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; b) utilizzino un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dal gancio in modo da ottimizzare i livelli di immersione.
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Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini (Art. 88 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo