Art. 75

Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti

In vigore dal 16 gen 2009
Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti 1.   Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono o intendono svolgere attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO effettuano una valutazione degli effetti conosciuti o previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Tale valutazione mira a stabilire se tali attività, tenuto conto della storia delle attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO, possono avere un effetto negativo significativo sugli ecosistemi marini vulnerabili. 2.   Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni scientifiche comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di esistenza di tali ecosistemi. 3.   Gli Stati membri trasmettono le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e al segretariato SEAFO quanto prima possibile e non oltre il 1o settembre 2009. Essi trasmettono anche una descrizione delle misure di attenuazione intese a prevenire effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili ed attuate in conformità con gli orientamenti elaborati, se del caso, dal comitato scientifico della SEAFO.
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Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti (Art. 75 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo