Art. 73

Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti

In vigore dal 16 gen 2009
Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti Gli Stati membri con navi che hanno svolto attività di pesca di fondo nel periodo 1987-2007 nella zona della convenzione SEAFO sottopongono mappe complete delle zone di pesca esistenti alla Commissione entro il 1o aprile 2009. La Commissione trasmette senza indugio tali mappe al segretariato esecutivo SEAFO. Le mappe si basano su dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili e presentano una risoluzione spaziale e temporale quanto più precisa possibile.
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Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo