Art. 72

Definizioni

In vigore dal 16 gen 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «attività di pesca di fondo», le attività di pesca in cui gli attrezzi di pesca possono essere a contatto del fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca; 2) «zone di pesca di fondo esistenti», le zone in cui i dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili indicano che attività di pesca di fondo sono state svolte entro un periodo di riferimento tra il 1987 e il 2007; 3) «nuove zone di pesca di fondo», le zone nella zona di regolamentazione SEAFO diverse dalle zone di pesca di fondo esistenti; 4) «pesca sperimentale», la pesca effettuata in nuove zone di pesca di fondo; 5) «ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale; 6) «ecosistema marino vulnerabile (EMV)»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca compresi scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più; 7) «effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l'integrità dell'ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie; 8) «attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole; 9) «scoperta di EMV», la scoperta da parte di una nave di organismi indicatori di EMV al di sopra della soglia di cattura per 100 kg di corallo vivo e/o 1 000 kg di spugna viva; 10) «organismi indicatori di EMV», i coralli e le spugne; 11) «specie di corallo indicatrici», antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule.
Storico versioni

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Definizioni (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo