Art. 71
Avvistamento di navi di parti non contraenti
In vigore dal 16 gen 2009
Avvistamento di navi di parti non contraenti
1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti:
a)
il nome della nave
b)
il numero di immatricolazione della nave
c)
lo Stato di bandiera della nave
d)
qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata.
2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:43:oj#art-71