Art. 76

Osservatori scientifici

In vigore dal 16 gen 2009
Osservatori scientifici 1.   Oltre alle prescrizioni di cui all', gli Stati membri assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera e che praticano la pesca sperimentale conformemente all' abbiano un osservatore scientifico a bordo. Gli osservatori raccolgono dati in base a un protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili. 2.   Gli osservatori che raccolgono dati in base al protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili di cui al paragrafo 1: a) controllano eventuali prove relative a EMV e la presenza di specie marine vulnerabili; b) registrano le seguenti informazioni per l'individuazione di EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore nelle schede tecniche; c) raccolgono campioni biologici rappresentativi dell'intera cattura. I campioni biologici sono raccolti e congelati se richiesto dall'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera o dalla Commissione; d) trasmettono i campioni all'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera al termine della bordata di pesca.
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