Art. 77
Scoperta di EMV
In vigore dal 16 gen 2009
Scoperta di EMV
1. I pescherecci battenti bandiera comunitaria che esercitano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione della SEAFO osservano le seguenti disposizioni:
a)
se si sospetta la presenza di un EMV in base alle informazioni disponibili, in particolare se quantitativi significativi di organismi indicatori di EMV sono presenti nella cattura, i pescherecci quantificano la cattura di organismi indicatori di EMV. Gli osservatori impiegati conformemente all' identificano i coralli, le spugne e qualsiasi altro organismo indicatore di EMV al livello tassonomico più basso possibile, applicano il protocollo sul campionamento di cui all', paragrafo 2 e usano i moduli di campionamento delle catture della SEAFO. Gli osservatori presentano relazioni sintetiche SEAFO sulle bordate agli Stati membri di bandiera, i quali trasmettono senza indugio le informazioni al Segretariato della SEAFO tramite la Commissione;
b)
se è confermata la presenza di un EMV sulla base delle misure adottate a norma della lettera a), il comandante della nave:
i)
segnala il caso allo Stato membro di bandiera, il quale trasmette senza indugio le informazioni alla Commissione e al segretario esecutivo della SEAFO. La Commissione chiede immediatamente agli Stati membri di avvisare tutti i pescherecci comunitari autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione della SEAFO;
ii)
cessa la pesca, recupera gli attrezzi e si allontana di almeno due miglia nautiche dal limite della retata/cala nella direzione in cui, secondo tutte le fonti d'informazione disponibili, è meno probabile scoprire altri EMV. Qualsiasi ulteriore retata o cala deve essere parallela alla retata o cala al momento della scoperta.
2. In caso di presenza confermata di un EMV in nuove zone di pesca, la Commissione, in seguito a notifica da parte del segretario esecutivo della SEAFO, applica una chiusura temporanea in un raggio di due miglia nautiche intorno alla posizione segnalata a norma del paragrafo 1, lettera b). La posizione segnalata è quella indicata dalla nave e corrisponde al limite della retata o cala o ad un'altra posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina al punto esatto della scoperta. La chiusura temporanea si applica fino a quando il Segretariato della SEAFO comunica che la zona può essere riaperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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