Art. 56
Obblighi delle navi autorizzate
In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi delle navi autorizzate
1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.
2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
Storico versioni
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