Art. 56

Obblighi delle navi autorizzate

In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi delle navi autorizzate 1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
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Obblighi delle navi autorizzate (Art. 56 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo