Art. 56 · Obblighi delle navi autorizzate

Art. 56

Obblighi delle navi autorizzate

In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi delle navi autorizzate 1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
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