Art. 54
Chiusura di tutte le attività di pesca
In vigore dal 16 gen 2009
Chiusura di tutte le attività di pesca
1. A seguito della notifica, da parte del segretariato della CCAMLR, della chiusura di una attività di pesca, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella piccola unità di ricerca o in altre unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura, rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista.
2. Dal momento in cui la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti la data e l'ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.
3. In caso di chiusura dell'attività di pesca tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.
4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista per motivi connessi con
i)
la sicurezza della nave e dell'equipaggio,
ii)
difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,
iii)
la copertura di ghiaccio marino oppure
iv)
la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,
la nave provvede ad informare lo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, compresa ogni informazione pertinente, al più tardi alla riunione successiva della CCAMLR. La relazione definitiva valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere gli attrezzi da pesca dell'acqua:
i)
entro la data e l'ora di chiusura notificate e
ii)
appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.
6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera o la nave informano il segretariato della CCAMLR e la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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