Art. 53

Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

In vigore dal 16 gen 2009
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini 1.   Fatte salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano esclusivamente il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda. 2.   Possono essere usati i seguenti pesi: a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, oppure c) pesi di acciaio pieno, non costituiti da maglie di catena, di almeno 5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m. 3.   Le navi che praticano esclusivamente il metodo con il palamito usano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del palamito. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi di acciaio pieno di almeno 5 kg. 4.   Le navi che praticano sia il metodo spagnolo di cui al paragrafo 1, sia il metodo con il palamito di cui al paragrafo 3 usano: i) per il metodo spagnolo: palangaro zavorrato in conformità con il paragrafo 1; ii) per il metodo con il palamito: palamito zavorrato con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi di acciaio di 5 kg fissati in prossimità dell'amo di tutti i braccioli del palamito intervallati ad una distanza massima di 80 m.
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Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini (Art. 53 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo