Art. 53 · Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

Art. 53

Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

In vigore dal 16 gen 2009
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini 1.   Fatte salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano esclusivamente il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda. 2.   Possono essere usati i seguenti pesi: a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, oppure c) pesi di acciaio pieno, non costituiti da maglie di catena, di almeno 5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m. 3.   Le navi che praticano esclusivamente il metodo con il palamito usano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del palamito. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi di acciaio pieno di almeno 5 kg. 4.   Le navi che praticano sia il metodo spagnolo di cui al paragrafo 1, sia il metodo con il palamito di cui al paragrafo 3 usano: i) per il metodo spagnolo: palangaro zavorrato in conformità con il paragrafo 1; ii) per il metodo con il palamito: palamito zavorrato con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi di acciaio di 5 kg fissati in prossimità dell'amo di tutti i braccioli del palamito intervallati ad una distanza massima di 80 m.
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