Art. 58

Divieto di trasbordi in mare

In vigore dal 16 gen 2009
Divieto di trasbordi in mare Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nell'ambito di applicazione di detta convenzione.
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Divieto di trasbordi in mare (Art. 58 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo