Art. 28
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
In vigore dal 16 gen 2009
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2009 al 14 agosto 2009 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2010, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a)
una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
b)
il nome della nave;
c)
il numero di immatricolazione;
d)
la marcatura esterna di identificazione, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (42).
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.
3. Anteriormente al 1o novembre 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2008.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2010 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2009 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.
Storico versioni
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