Art. 27

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

In vigore dal 16 gen 2009
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese 1.   Oltre alle condizioni stabilite al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per il proprietario della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo. 2.   Oltre a soddisfare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all' del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
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Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo