Art. 26

Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca

In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca 1.   Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V. 2.   Quando trasmettono informazioni a norma dell' del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato. 3.   Il paragrafo 2 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa.
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Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo