Art. 25

Annullamento

In vigore dal 16 gen 2009
Annullamento Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, le autorizzazioni di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di pesca. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca da parte della Commissione. La validità delle nuove autorizzazioni di pesca decorre dalla data del rilascio.
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Annullamento (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo