Art. 30
Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo
In vigore dal 16 gen 2009
Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera h), e all', paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007, le quali non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.
3. Entro il 15 gennaio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1.
4. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:
a)
il nome della nave;
b)
il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;
c)
le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato VII e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato;
d)
il periodo di pesca autorizzato.
5. Se l'elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 4 non contiene modifiche rispetto a quello comunicato nel 2008, gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 gennaio 2009 dell'assenza di modifiche.
6. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
Storico versioni
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