Art. 31
Trasmissione dei dati
In vigore dal 16 gen 2009
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009, i dati relativi ai compiti 1.1 e 1.2 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009 e nella misura del possibile, i dati relativi ai compiti 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.
3. Per la presentazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati disponibile sul sito internet della CGPM (43).
4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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