Art. 35
Sospensione del procedimento
In vigore dal 18 dic 2008
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della presentazione di un ricorso.
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