Art. 34

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

In vigore dal 18 dic 2008
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività 1.   L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli o 33 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, l’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’ si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. 3.   L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’ si pronuncia senza indugio.
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