Art. 37

Esecutività parziale

In vigore dal 18 dic 2008
Esecutività parziale 1.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2.   L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
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Esecutività parziale (Art. 37 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo