Art. 39

Esecutività provvisoria

In vigore dal 18 dic 2008
Esecutività provvisoria L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto.
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Esecutività provvisoria (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo