Art. 41

Procedimento e condizioni d’esecuzione

In vigore dal 18 dic 2008
Procedimento e condizioni d’esecuzione 1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione. 2.   La parte che richiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d’esecuzione.
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