Art. 33
Assistenza a titolo del Fondo europeo per la pesca
In vigore dal 18 dic 2008
Assistenza a titolo del Fondo europeo per la pesca
1. Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’, per gli anni in cui lo stock è inferiore al pertinente livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’, il piano a lungo termine è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
2. Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’, per gli anni diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il piano a lungo termine è considerato un piano di gestione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
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