Art. 34
Revisione
In vigore dal 18 dic 2008
Revisione
La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del competente consiglio consultivo regionale, valuta l’impatto delle misure di gestione sugli stock di merluzzo bianco interessati e sulle relative attività di pesca, al più tardi nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo.
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