Art. 31
Modifiche dell’allegato I
In vigore dal 18 dic 2008
Modifiche dell’allegato I
La Commissione, sulla scorta del parere dello CSTEP, può modificare l’allegato I del presente regolamento secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 in base ai seguenti principi:
a)
i gruppi di sforzo sono definiti nel modo più omogeneo possibile per quanto riguarda gli stock biologici catturati, la taglia dei pesci prelevati come specie bersaglio o come cattura accessoria e l’impatto ambientale delle attività di pesca associate ai gruppi di sforzo;
b)
il numero e le dimensioni dei gruppi di sforzo presentano un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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