Art. 9
Fondo europeo per la pesca
In vigore dal 18 dic 2008
Fondo europeo per la pesca
Ove la biomassa riproduttiva dello stock sia stimata dallo CSTEP a un livello pari o superiore a 75 000 tonnellate, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. In caso contrario il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
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