Art. 6

Controlli incrociati

In vigore dal 18 dic 2008
Controlli incrociati In aggiunta agli obblighi previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra le dichiarazioni di sbarco, le zone di pesca e le catture registrate nel giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura presentate in conformità dell', paragrafo 4, del presente regolamento e i dati SCP. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e messi a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.
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