Art. 8
Valutazione e riesame del piano pluriennale
In vigore dal 18 dic 2008
Valutazione e riesame del piano pluriennale
1. La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio dell'UE adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
2. Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la zona geografica di applicazione, i livelli di riferimento biologici, l'adeguamento e il buon funzionamento del piano pluriennale. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione chiede il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Ove del caso, il Consiglio dell'UE può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale, relativamente alla zona geografica di applicazione di cui all', ai livelli di riferimento biologici di cui all' o alle norme di fissazione dei TAC di cui all'.
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