Art. 7
Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca
In vigore dal 18 dic 2008
Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca
Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all', paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all', paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti livelli di biomassa e/o tassi.
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