Art. 8
Condizioni specifiche per i coloranti
In vigore dal 16 dic 2008
Condizioni specifiche per i coloranti
Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale dei coloranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:
a)
restituire l’apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
b)
accrescere l’attrattiva visiva degli alimenti;
c)
colorare alimenti di per sé incolori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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