Art. 10

Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari

In vigore dal 16 dic 2008
Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari 1.   Un additivo alimentare che soddisfa le condizioni di cui agli può, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari] essere incluso: a) nell’elenco comunitario dell’allegato II del presente regolamento; e/o b) nell’elenco comunitario dell’allegato III del presente regolamento. 2.   Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati: a) la sua denominazione e il suo numero E; b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto; c) le condizioni del suo impiego; d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali. 3.   Gli elenchi comunitari degli allegati II e III sono modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1333:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo