Art. 11
Quantità utilizzabili di additivi alimentari
In vigore dal 16 dic 2008
Quantità utilizzabili di additivi alimentari
1. Nello stabilire le condizioni d’impiego di cui all’, paragrafo 2, lettera c):
a)
la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato;
b)
le quantità sono determinate tenendo conto:
i)
dell’assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l’additivo alimentare e dell’assunzione quotidiana complessiva probabile;
ii)
qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.
2. Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l’additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio «quantum satis».
3. Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.
4. Le quantità massime utilizzabili di coloranti specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti.
Storico versioni
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