Art. 13
Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003
In vigore dal 16 dic 2008
Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003
1. Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2. Se un additivo alimentare già incluso nell’elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non necessita di un’altra autorizzazione in applicazione del presente regolamento a condizione che la nuova fonte sia coperta da un’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che l’additivo alimentare rispetti le specifiche stabilite ai sensi del presente regolamento.
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