Art. 6

Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso

In vigore dal 16 dic 2008
Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso 1.   Un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali: a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e c) il suo impiego non induce in errore i consumatori. 2.   Per essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: a) conservare la qualità nutrizionale degli alimenti; b) fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari; c) accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori; d) contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), un additivo alimentare che riduce la qualità nutrizionale di un alimento può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II a condizione che: a) l’alimento non costituisca un componente importante di una dieta normale; o b) l’additivo alimentare sia necessario per produrre alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari.
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Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/1333) — Testo vigente | Portale Normativo